ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI PALATUCCI"
VIA PIANTITO, 72 - FRAZ. QUADRIVIO - 84022 CAMPAGNA (SA) C.F. 91027330652 - C.M. SAIC84100N SITO WEB: www.istitutogiovannipalatucci.gov.it
PEO: saic84100n@istruzione.it - PEC: saic84100n@pec.istruzione.it TEL. 0828 241260 - FAX 08280241250 CODICE IPA: istsc_saic84100n - CUF: UF1GUW
IBAN: IT98C0837876200000000341367

 

 

 L'ISTITUTO                 

Prot. n. 7911 del 18.04.2021

 Ordinanza n. 46 del 18.04.2021

 Il Sindaco

Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021;
Visto il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ,in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici”, ed in particolare l’art. 2 di detto decreto, con il quale sono state introdotte nuove e specifiche misure in tema di attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
Vista l’Ordinanza 16 aprile 2021 del Ministro della Salute, pubblicata sulla GU Serie Generale n. 92 del 17 aprile 2021, in forza della quale dal 19 aprile 2021 per la Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021, applicandosi le misure di cui alla cosidetta “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°aprile 2021 n. 44;
Rilevato che, in considerazione del numero di contagi presenti sul territorio Comunale ed in base alla istruttoria già condotta sulla scorta dei dati ufficiali pervenuti, si è reso necessario già con precedente Ordinanza n. 43 del 12.04.2021 e per tutte le motivazioni ivi richiamate, disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 13 aprile al 19 aprile 2021 relativamente ai servizi educativi per l’infanzia, alla scuola primaria ed al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;
Tenuto conto che le disposizioni vigenti possono essere derogate solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica;
Tenuto conto del sensibile aumento del numero dei contagi che emerge dalle ultime comunicazioni dell’A.S.L. e della competente struttura regionale e che si è in attesa degli esiti di altri tamponi che potrebbero, presumibilmente, interessare soggetti in età scolare in considerazione della positività già accertata per i loro familiari;
Preso atto dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall’Unità di Crisi Regionale (in data odierna) e di quelli in possesso della Protezione Civile Comunale circa l’andamento del contagio su scala locale superiori, in termini assoluti ed in percentuale, alla media regionale;
Ritenuto che, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta sulla scorta dei dati trasmessi dalle competenti autorità sanitarie, il principio di precauzione imponga al Sindaco di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;
Ritenuto necessario ed opportuno al fine di tutelare la salute pubblica e l’incolumità fisica dei cittadini adottare una
misura idonea a prevenire il diffondersi del contagio mediante la sospensione delle attività didattiche in presenza , in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene, comunque, preservato con la didattica a distanza;
Sentiti i Dirigenti scolastici degli Istituti interessati, i quali hanno espresso il loro parere favorevole;
Visto l’art. 32 della Carta Costituzionale;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
la sospensione - fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti - limitatamente alla data del 19 aprile 2021 delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, fatta eccezione per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza.

AVVISA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

DISPONE
che presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:
o alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
o alla Presidenza della Regione Campania;
o al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Salerno;
o ai Dirigenti delle Scuole Pubbliche e Private dell’Infanzia, della Scuola primaria e Secondaria;
o all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
o al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
o al Comando – Stazione dei Carabinieri di Campagna;
o al Comando Polizia Municipale –Sede.

Il Sindaco
Dott. Arch. Roberto Monaco

Vai all'inizio della pagina